Normativa di riferimento
La normativa sulla Cyber Security per le aziende in Italia si basa su diversi riferimenti legislativi e regolamenti europei.
Il principale è il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che disciplina la protezione dei dati personali e impone misure di sicurezza adeguate.
A livello nazionale, il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, D.Lgs. 82/2005) stabilisce obblighi in materia di sicurezza informatica.
Il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (D.L. 105/2019) introduce misure per proteggere infrastrutture critiche e sistemi informatici strategici.
L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), istituita nel 2021, coordina la sicurezza cibernetica del Paese e definisce standard per la PA. Inoltre, il Framework Nazionale per la Cybersecurity fornisce linee guida per la gestione del rischio.
Infine, la Direttiva NIS2 (Direttiva UE 2022/2555) impone obblighi più stringenti per la resilienza delle reti e dei sistemi informativi. La Direttiva NIS 2 (2022/2555/UE) ha sostituito la precedente NIS, rafforzando gli obblighi per le aziende operanti in settori critici (energia, sanità, trasporti, ICT, ecc.) in materia di gestione del rischio e notifica degli incidenti. Le aziende devono anche considerare il Cybersecurity Act (Regolamento UE 2019/881), che istituisce un quadro europeo per la certificazione della sicurezza informatica dei prodotti e servizi IT.
In Italia, la normativa recepita include il D.lgs. 65/2018 (attuazione della prima Direttiva NIS) e il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (D.L. 105/2019), che impone obblighi di sicurezza a enti pubblici e aziende strategiche. Il Piano Nazionale di Cybersecurity e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) guidano l’attuazione delle strategie di sicurezza informatica nel Paese.
In cosa consistono le misure minime di sicurezza
- Le Misure Minime di Sicurezza ICT sono un insieme di controlli e pratiche operative definite per garantire un livello base di sicurezza informatica nelle organizzazioni. In Italia, sono state introdotte inizialmente per le Pubbliche Amministrazioni con la Circolare AGID n. 2/2017, ma rappresentano una buona base di riferimento anche per le aziende private.
Aree principali delle misure minime
Gestione degli account e autenticazione
Utilizzo di password complesse, accesso con privilegi minimi necessari, disabilitazione di account inutilizzati
Aggiornamenti software e sistemi operativi
Applicazione regolare delle patch di sicurezza, utilizzo di software supportato dal produttore
Protezione da malware
Installazione di antivirus aggiornati, controllo su dispositivi rimovibili (es. chiavette USB)
Backup e ripristino
Backup periodico dei dati, verifica periodica dell’integrità e recuperabilità dei backup
Navigazione sicura e uso di posta elettronica
Filtri antispam e controllo dei link sospetti, limitazione dei permessi di download e installazione
Crittografia e protezione dei dati
Uso della crittografia per dati sensibili, sicurezza dei dispositivi mobili e portatili
Monitoraggio e log
Registrazione e analisi degli accessi e degli eventi, individuazione tempestiva di anomalie
Queste misure sono pensate per essere progressive: le aziende più grandi o più esposte dovrebbero integrarle con controlli più avanzati, come indicato nei framework internazionali (es. ISO/IEC 27001, NIST CSF).


Responsabilità
Le responsabilità di un’azienda e del suo amministratore in ambito di cyber security, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione delle misure minime, sono sempre più rilevanti dal punto di vista legale, civile, penale e reputazionale. Ecco un quadro sintetico:
📌 Responsabilità dell’azienda
L’azienda, in quanto titolare del trattamento dei dati (secondo il GDPR), è responsabile di:
Proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, perdite o alterazioni.
Adottare misure tecniche e organizzative adeguate, proporzionate ai rischi.
Applicare almeno le misure minime di sicurezza ICT, per garantire un livello base di protezione.
Designare un responsabile della sicurezza (es. DPO o IT manager) dove previsto.
Gestire e notificare eventuali incidenti o data breach entro 72 ore all’Autorità Garante (GDPR art. 33).
👔 Responsabilità dell’amministratore o del legale rappresentante
L’amministratore ha una responsabilità diretta per:
Vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza.
Destinare adeguate risorse economiche e organizzative alla sicurezza informatica.
Integrare la cyber security nella governance aziendale (es. policy, formazione, audit).
Evitare la colpa per omessa vigilanza (art. 2392 c.c.), che può portare a responsabilità civile verso soci o terzi, e in certi casi anche penale (es. in caso di negligenza grave che porta a violazione di dati sensibili).
⚖️ Rischi in caso di inadempimento
Sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato annuo (GDPR).
Responsabilità penale in caso di dolo o colpa grave.
Danni reputazionali, perdita di clienti o interruzione operativa.
Contenziosi civili per risarcimento danni a soggetti lesi.